Art. 16
Statuto

Art. 16

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In vigore dal 10 gen 1896
Nelle sessioni ordinarie sarà lecito ad ogni membro di proporre tutto quanto può sembrargli utile all' opera, e gli amministratori non potranno prendere parte alle discussioni relative ai proprii interessi o di quelli dei loro congiunti sino al quarto grado civile compreso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-10;694#art-s-16