Art. 14
Statuto

Art. 14

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In vigore dal 10 gen 1896
Se un membro, senza plausibile motivo, non interverrà alle adunanze per tre volte, successive, l'amministrazione avrà la facoltà di procedere alla sua surrogazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-10;694#art-s-14