Art. 13
Statuto

Art. 13

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In vigore dal 10 gen 1896
Le deliberazioni saranno prese alla maggioranza di voti e saranno valide se v' intervengono la metà dei suoi membri, più il presidente o il facente funzione. Alla seconda convocazione le deliberazioni saranno valide quando i membri siano almeno in numero di tre.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-10;694#art-s-13