Art. 12
Statuto

Art. 12

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In vigore dal 10 gen 1896
Le convocazioni si faranno sull' invitazione del presidente almeno ventiquattro ore prima, salvo il caso di estrema urgenza. A richiesta di due membri si dovrà fare convocare l'amministrazione quando se ne verificherà l'utilità, e le adunanze saranno tenute, se l'amministrazione comunale lo permette, nella sala comunale, ed in caso diverso, nel locale della scuola medesima.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-10;694#art-s-12