Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 ott 1895
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto l'art. 202 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Nostro decreto del 21 febbraio corrente anno n. 70, che concede al Regio Governo la facoltà di provvedere all'esecuzione delle disposizioni in esso testo unico contenute; Vista la legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato U; Sentiti i pareri della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato; Inteso il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulle pensioni civili e militari, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-rd-1