Regolamento›Capo II
Art. 98
38 / 145In vigore dal 16 lug 1926
Quando le domande siano motivate dalla morte di un impiegato civile o di un militare, attribuita a causa di servizio, saranno alle stesse unite, secondo i casi, i documenti di cui alla sezione precedente, ed il ministero farà procedere all'accertamento dei fatti pei quali s'invoca pensione privilegiata.
L'autorità civile o militare, cui sia dal ministero commesso di raccogliere le prove della morte di un impiegato civile o di un militare avvenuta in servizio comandato, ovvero in conseguenza di ferite, lesioni od infermità dipendenti da causa di servizio, seguirà nell'adempimento del suo mandato le norme tracciate dai seguenti articoli.
L'autorità civile o militare incaricata dell'istruttoria sarà quella da cui dipese l'impiegato civile, il militare, l'operaio od agente defunto, nell'ultimo periodo di servizio effettivo.
Nell'istruttoria predetta si seguiranno le norme degli del presente regolamento. Il parere del medico incaricato del servizio sanitario presso il Corpo od ufficio potrà essere sostituito dai certificati medici e dagli altri documenti sanitari contemplati negli del regolamento 5 settembre 1895, n. 603.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-98