Art. 97
RegolamentoCapo II

Art. 97

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In vigore dal 24 ott 1895
La moglie ed i figli dell'impiegato civile e del militare, in effettivo servizio o in pensione, che per effetto di condanna penale abbia perduto il diritto a pensione o il godimento della stessa, o che si trovi sospeso dall'esercizio di questi diritti, oltre i documenti indicati pei singoli casi dagli articoli precedenti, dovranno anche presentare copia autentica della sentenza di condanna, sulla quale sarà altresì indicato se la medesima sia passata in giudicato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-97