Regolamento›Capo II
Art. 96
36 / 145In vigore dal 24 ott 1895
La moglie, ed in mancanza di essa, i figli minorenni e le figlie minorenni, purchè nubili, di un assente, per conseguire temporaneamente la riversibilità degli assegni già concessi, o che avrebbero potuto competere al rispettivo marito o padre per i servizi resi, dovranno presentare i documenti di cui agli articoli precedenti.
In luogo dell'atto di morte, dovrà presentarsi copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunziata dal competente tribunale, in conformità delle disposizioni del titolo III del Codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.
Qualora successivamente fosse constatata la morte, dovrà presentarsi nuova istanza per il conseguimento della pensione definitiva, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-96