Regolamento›Capo II
Art. 95
35 / 145In vigore dal 24 ott 1895
Le vedove e gli orfani cui fosse applicabile il disposto degli del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovranno pure presentare un certificato comprovante i rilasci eseguiti dal loro rispettivo marito o padre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-95