Art. 92
RegolamentoCapo II

Art. 92

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In vigore dal 24 ott 1895
Quando sia stata pronunciata definitiva separazione di corpo contro la madre, o sia avvenuto il passaggio di lei ad altre nozze, gli orfani, in aggiunta ai documenti enumerati agli articoli precedenti, presenteranno copia autentica dell'atto di separazione o dell'atto del nuovo matrimonio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-92