Art. 91
RegolamentoCapo II

Art. 91

31 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
Gli orfani di madre già provveduta di pensione presenteranno gli atti di loro nascita, quello di morte della madre, la situazione di famiglia al giorno della morte della genitrice, ed il titolo di concessione, o certificato equivalente della pensione della madre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-91