Art. 87
RegolamentoCapo II

Art. 87

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In vigore dal 24 ott 1895
Le vedove degli impiegati civili e dei militari morti in effettivo servizio, in disponibilità o in aspettativa, dovranno unire alla domanda i seguenti documenti: 1° il proprio atto di nascita; 2° l'atto di nascita del marito; 3° l'atto di matrimonio; 4° l'atto di morte del marito; 5° un atto giudiziale di notorietà, od anche un certificato municipale, dal quale risulti se fu o meno pronunciata contro l'istante, per sua colpa, sentenza di separazione di corpo, e, quando fosse stata pronunciata, se fu resa definitiva, ed inoltre se i coniugi convissero insieme nell'ultimo periodo di vita del marito; 6° altro simile certificato, che può anche essere unito al precedente, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli di precedente matrimonio, e se la madre conviva o meno coi figli, e rechi inoltre la data della nascita di ogni singola persona, e per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata; 7° lo stato autentico dei servizi, o copia della matricola militare, che può richiedersi dagli interessati al ministero competente ovvero al comandante del corpo; 8° i titoli relativi alla carriera, indicati al n. 3 dell', se trattasi della vedova di un impiegato civile o di un'ufficiale: o la dichiarazione di cui all', se trattasi della vedova di un militare di truppa. ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 24/10/1895, n. 251 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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