Art. 86
RegolamentoCapo II

Art. 86

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In vigore dal 24 ott 1895
Le vedove e gli orfani degli impiegati civili e dei militari, morti in servizio o pensionati, presenteranno al segretariato generale della Corte dei conti l'istanza per la liquidazione della pensione, assegno, o indennità che possa loro spettare ai termini di legge, o direttamente, o per mezzo dell'amministrazione da cui dipendeva il rispettivo marito o padre, od anche per mezzo della prefettura o sottoprefettura del luogo ove dimorano. I Ministeri a richiesta della Corte dei conti forniranno le notizie e i documenti necessari che fossero in loro possesso, per l'accertamento del diritto a pensione dei richiedenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-86