Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 85
123 / 145In vigore dal 24 ott 1895
Nel caso di riabilitazione del condannato, di cui all'articolo 185 del testo unico delle leggi sulle pensioni, che non avesse ottenuto la liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità, dovrà unirsi alla istanza il decreto di riabilitazione, insieme agli altri documenti richiesti dal presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-85