Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 83
121 / 145In vigore dal 24 ott 1895
Le copie dei decreti che fecero cessare dal servizio i militari e gli impiegati civili dei ministeri della guerra e della marina, e degli uffici dipendenti, saranno unite alle istanze a cura del ministero competente.
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