Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 8
8 / 145In vigore dal 16 lug 1926
I militari di truppa sotto le armi ritenuti inabili al servizio, saranno sottoposti a rassegna, giusta le prescrizioni regolamentari vigenti per l'esercito, per la marina e per l'aeronautica. Ma qualora l'infermità derivi da trauma riportato in servizio e negli altri casi quando il militare con apposita domanda scritta alleghi la dipendenza da causa di servizio della sua infermità, il Comandante di corpo o capo di servizio, anche prima di proporlo a rassegna, dovrà iniziare gli atti per il di lui collocamento a riposo.
I militari di truppa in congedo illimitato del Regio esercito, della R. marina e della R. aeronautica, che intendano far valere i loro diritti al riposo per ferite, lesioni od infermità incontrate per causa di servizio, potranno presentare le loro domande in occasione delle rassegne, da passarsi in conformità di quanto dispongono le rispettive norme regolamentari.
La domanda in ogni caso non potrà essere presentata oltre il termine perentorio di anni cinque dal giorno dell'invio in congedo illimitato o della cessazione dal servizio comunque disposta.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-8