Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 78
116 / 145In vigore dal 24 ott 1895
Gli impiegati retribuiti con aggio dovranno altresì presentare copie autentiche delle liquidazioni degli aggi goduti nell'ultimo quinquennio di servizio.
Qualora il contabile creda aver diritto all'applicazione dell' del testo unico delle leggi sulle pensioni, dovrà presentare anche le copie autentiche delle liquidazioni relative agli aggi riscossi negli esercizi costituenti il primo anno dell'ultimo dodicennio di servizio effettivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-78