Art. 77
RegolamentoTitolo VCapo I

Art. 77

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In vigore dal 10 lug 1920
Alla istanza devono essere uniti i seguenti documenti: 1° l'atto di nascita del richiedente; 2° il decreto o altro provvedimento, che giusta l'art. 174 del testo unico del 21 febbraio 1895, n. 70, ordini la cessazione dal servizio dell'impiegato o del militare; 3° la matricola o lo stato autentico o, se del caso, gli stati autentici dei servizi militari o civili, rilasciati, ciascuno, dall'Amministrazione alla cui dipendenza i servizi stessi furono prestati; dai quali documenti deve specificamente risultare: a) la durata di tutti i servizi di qualsiasi natura e dei periodi di aspettativa, di disponibilità, di sospensione ed in genere di qualunque altra posizione che abbia determinato connessione, aumento, riduzione o sospensione di stipendio, retribuzione, paga o assegno, oppure dia luogo a diversa valutazione o esclusione, ai fini di pensione, del tempo corrispondente; b) le indicazioni dei relativi provvedimenti, cioè la data, la qualità, il contenuto, gli estremi della loro registrazione alla Corte dei conti, ove sia avvenuta, e se abbiano influenza sullo stipendio, paga o assegno, l'ammontare di questo e la rispettiva decorrenza; c) i periodi di permanenza in servizio, che diano ragione ad un aumento nel calcolo del tempo valutabile per la pensione; d) le annotazioni specifiche relative alle campagne di guerra alle ferite, lesioni o infermità contratte per cause di servizio con l'indicazione dei provvedimenti relativi, la data delle lauree o di altri titoli di studi superiori conseguiti e tutte le altre indicazioni che possono, a sensi di legge, influire sul calcolo della pensione; e) la dichiarazione della loro perfetta conformità all'originale, nonché quella constatante non essere avvenute nel servizio dell'impiegato civile o del militare altre variazioni o interruzioni, all'infuori di quelle descritte nel documento; f) le firme delle autorità responsabili della esattezza dell'atto e della perfetta sua corrispondenza allo stato di fatto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-77