Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 76
114 / 145In vigore dal 24 ott 1895
L'istanza dovrà indicare il nome, il cognome e la qualità del richiedente, deve essere da lui sottoscritta, contenere l'oggetto della domanda e l'indicazione del luogo dove intenda riscuotere la pensione, l'assegno o l'indennità, ed il preciso indirizzo dell'abitazione per le notificazioni che occorressero nel procedimento di liquidazione.
Alla istanza sarà fatto seguire l'indice numerato dei documenti che la corredano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-76