Art. 74
RegolamentoTitolo VCapo I

Art. 74

112 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
Gl'impiegati civili per ottenere la liquidazione della pensione o indennità che loro spetti per legge, dovranno presentare istanza al Segretariato generale della Corte dei conti, sia direttamente, sia col mezzo dell'ufficio al quale appartenevano, ossia infine mediante la prefettura o sottoprefettura del luogo di residenza. Le dimande di liquidazione di pensione motivate da infermità, lesioni o ferite dipendenti da causa di servizio, come pure quelle degli impiegati civili dei ministeri della guerra e della marina, e degli uffici dipendenti, dovranno sempre essere trasmesse alla Corte dei conti a mezzo del ministero da cui dipendeva l'impiegato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-74