Art. 72
RegolamentoCapo II

Art. 72

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In vigore dal 24 ott 1895
Questa commissione, mediante le informazioni e le prove che stimerà opportune, farà riconoscere personalmente da uno dei suoi membri se realmente l'ufficiale non sia più in possesso delle qualità di mente necessarie per adempiere alle funzioni del suo grado, e quindi delibererà, a maggioranza di voti, se il medesimo sia o no da collocarsi in riforma. Prima però di procedere all'esame dell'ufficiale, la commissione lo informerà dei motivi per i quali viene proposto a riforma, ed esso potrà presentare per iscritto le sue osservazioni, che saranno inserte negli atti della commissione stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-72