Regolamento›Capo II
Art. 71
23 / 145In vigore dal 24 ott 1895
Trattandosi d'un ufficiale dell'esercito, il ministero, se trova motivo a procedere, ordinerà al comandante del corpo d'armata, nel cui territorio risiede l'ufficiale, di convocare una commissione, composta di due ufficiali generali, e di un comandante di divisione come presidente, dei quali nessuno abbia avuto occasione di pronunziarsi sul rapporto di cui all'articolo precedente.
Per gli ufficiali dell'armata la commissione sarà nominata dal ministero e si comporrà di tre ufficiali ammiragli o di grado corrispondente, di cui uno, avente il grado di vice ammiraglio, assumerà la presidenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-71