Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 7
7 / 145In vigore dal 16 lug 1926
Per le domande di riposo e di riforma motivate da ferite, lesioni ed infermità, e per le relative visite mediche-collegiali, verranno osservate, in relazione all' della legge 8 agosto 1895, n. 486, all. U, le norme all'uopo stabilite dai titoli II, III e IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, con le modifiche e sostituzioni apportate dal presente regolamento.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-7