Art. 65
RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 65

108 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
Quando le domande degli impiegati civili e dei militari tendono ad ottenere il riposo o la riforma per infermità o lesioni non dipendenti da causa di servizio, l'autorità civile o militare, alla quale venne rivolta la domanda, provvederà per la visita medica collegiale come al titolo precedente, con le stesse norme e cautele.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-65