Art. 64
RegolamentoCapo IV

Art. 64

90 / 145
In vigore dal 16 lug 1926
Nel caso di aggravamento di infermità per la quale sia stata già liquidata la pensione, come anche nel caso di primo accertamento di infermità richiesto dopo la cessazione dal servizio, si procederà esclusivamente a domanda scritta. Essa sarà presentata nel primo caso alle autorità che procedettero alla prima istruttoria e sarà accompagnata dal decreto di pensione, nel secondo caso alle autorità da cui si dipese nell'ultimo periodo di servizio effettivo e vi sarà unito un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza. Tali domande e gli eventuali diritti che ne potessero sorgere saranno regolati dai termini perentori e dalle norme contemplate negli del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, 13 del R. decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, e 10 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876. Le autorità suddette ricevute le domande vi apporranno la data di arrivo e le annoteranno in apposito registro, procederanno poi alla loro istruttoria ed inoltro con le norme stabilite dal presente regolamento.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-64