Art. 6
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 6

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In vigore dal 24 ott 1895
Le domande di collocamento a riposo e in riforma dei militari di truppa potranno aver corso in qualunque periodo della rafferma; per massima dovranno però giungere al ministero abbastanza in tempo per potersi emanare il relativo provvedimento prima del termine della rafferma stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-6