Regolamento›Capo IV
Art. 58
84 / 145In vigore dal 16 lug 1926
Allorquando le ferite, lesioni od infermità riportate per causa di servizio rendano il militare e gli altri personali contemplati dall' della legge 11 marzo 1926, n. 416, ivi compresi i funzionari di pubblica sicurezza, inabili in modo permanente o temporaneo ad incondizionato servizio, la Commissione medico ospedaliera e la Commissione presso l'Ispettorato di zona od organi corrispondenti dovranno dichiarare nel certificato di visita di cui agli del presente regolamento, in quale delle categorie designate dall'all. A) al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, siano le medesime da comprendersi.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-58