Art. 55
RegolamentoCapo III

Art. 55

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In vigore dal 16 lug 1926
Contro il giudizio della visita medico-legale di cui all' del presente regolamento, gli interessati seguendo nell'inoltro del reclamo le norme dell' del regolamento stesso, potranno ricorrere nel termine perentorio di giorni 90 all'Ispettorato di sanità militare di zona od organo corrispondente.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-55