Art. 53
RegolamentoCapo III

Art. 53

71 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
Se l'impiegato o il militare da sottoporre a visita si trovasse ricoverato in un manicomio, i sanitari incaricati della visita si procureranno dal direttore dello stabilimento, a mezzo della prefettura o del direttore dell'ospedale militare, un certificato contenente tutte le necessarie indicazioni, ed in base ad esse pronunzieranno il loro parere. Potranno pure, quando lo credessero opportuno, chiedere alle competenti autorità il permesso di accedere a visita diretta dell'infermo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-53