Art. 51
RegolamentoCapo III

Art. 51

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In vigore dal 16 lug 1926
Se per un motivo qualunque non siano stati compiuti prima della domanda di collocamento a riposo gli atti relativi all'accertamento delle infermità, ferite o lesioni, secondo le norme stabilite dal presente regolamento, vi si provvederà con le norme quivi indicate, prima di chiedere la visita collegiale, a cura dell'autorità civile o militare, cui venne rivolta la domanda di collocamento a riposo.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-51