Art. 5
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 5

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In vigore dal 24 ott 1895
I militari di truppa, che intendono di chiedere il collocamento a riposo o in riforma, devono presentare domanda al rispettivo comandante di corpo, che la trasmette direttamente al ministero, in un coll'estratto matricolare e coll'atto di nascita del richiedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-5