Art. 49
RegolamentoCapo III

Art. 49

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In vigore dal 24 ott 1895
I medici incaricati di compilare i certificati di cui all'articolo precedente, dopo di avere premesse le generalità, cioè l'età, il temperamento e la costituzione dell'impiegato o del militare da essi visitato, e la esposizione dei fatti, quali vengono riferiti come causa della malattia, lesione od imperfezione motivante l'inabilità al servizio, dovranno: 1° descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obbiettivi e subbiettivi) da essi rilevati; 2° indicare, quando sia necessario, le cure già tentate, e dire se queste facciano ritenere inutile tentarne altre, di guisachè le infermità e i difetti osservati si possano dichiarare tali da impedire la continuazione o la riassunzione del servizio; 3° dichiarare se a loro giudizio le infermità, le alterazioni fisiche, o i disturbi funzionali siano da attribuirsi ai fatti allegati dagli interessati, e riconosciuti dai consigli di amministrazione, o dalle autorità che ne facciano le veci, come legalmente provati, e costituenti causa di servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-49