Art. 48
RegolamentoCapo III

Art. 48

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In vigore dal 24 ott 1895
Della visita collegiale di cui ai precedenti articoli sarà rilasciato un certificato firmato da tutti i medici che vi presero parte, nel quale siano accuratamente descritte le ferite, lesioni od infermità attribuite al servizio, e sia dichiarato se esse possano ritenersi prodotte dal fatto addotto come dipendente dal servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-48