Art. 44
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 44

106 / 145
In vigore dal 16 lug 1926
Quando la domanda dell'impiegato civile sia diretta a conseguire il collocamento a riposo per infermità o ferite provenienti da causa di servizio, essa deve contenere l'indicazione della infermità, lesione o ferita, e delle circostanze che le hanno cagionate. Alla domanda sarà unita copia dello stato di servizio, il processo verbale di cui all' del presente regolamento, con i documenti giustificativi, ed un rapporto del capo di servizio competente, da cui risultino, il tempo che l'impiegato avesse passato in aspettativa od in congedo straordinario per motivi di salute, e quelle altre notizie che si avessero circa le condizioni di salute dell'impiegato stesso. Alla domanda potrà essere unito un certificato del medico curante. Il comandante di Corpo o capo di ufficio cui fu rivolta la domanda di collocamento a riposo farà visitare l'impiegato, l'operaio o l'agente dal medico incaricato del servizio sanitario ed eseguirà l'istruttoria e darà il suo parere definitivo seguendo le norme stabilite dagli del presente regolamento.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-44