Art. 43
RegolamentoCapo II

Art. 43

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In vigore dal 16 lug 1926
Il Collegio medico-legale di cui all' della legge 11 marzo 1926, n. 416, è costituito per decreto Reale e composto come appresso: un generale medico del Regio esercito, presidente; tre ufficiali medici superiori del Regio esercito ed un ufficiale medico superiore della Regia marina, membri. Gli ufficiali anzidetti sono designati dai rispettivi Ministri e possono essere tratti dagli ufficiali in servizio permanente o da quelli delle categorie in congedo, ma questi ultimi in numero non superiore a due. Dovranno essere possibilmente liberi docenti universitari o almeno di provata autorità e competenza. Dovranno essere infine professori universitari che abbiano rivestito un grado di ufficiale medico, se tratti da quelli non in servizio permanente, nè appartenenti alle categorie in congedo. La specializzazione in una delle branche mediche indicate dall' legge predetta, è indipendente dal grado o dalla carica dei componenti il collegio. Il più anziano o più elevato in grado degli ufficiali superiori membri del Collegio, sostituisce il presidente nelle sue temporanee assenze. I membri, alla loro volta, vengono sostituiti quando occorra, da ufficiali medici superiori della stessa amministrazione nominati a tale scopo dai Ministri per la guerra o per la marina volta per volta. Le sedute si intenderanno valide quando vi intervengano almeno tre dei cinque componenti. In caso di bisogno potrà essere concesso un aiuto ai componenti il Collegio. Esso sarà prescelto dai Ministri competenti su richiesta motivata del presidente. Il segretario del Collegio sarà nominato dal Ministro per la guerra; nelle sue temporanee assenze sarà sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente fra quelli dati in aiuto al Collegio a norma del comma precedente o, se questi mancassero, dal Ministero. Il Collegio dipende direttamente dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare). Esso ha sede al Ministero stesso e procede alle visite in appositi locali dell'ospedale militare principale di Roma, dei cui impianti si serve in ogni occorrenza.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-43