Art. 41
RegolamentoCapo II

Art. 41

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In vigore dal 24 ott 1895
Nei giudizi sulla provenienza delle ferite, lesioni od infermità, i consigli di amministrazione, o le autorità civili e militari che ne facciano le veci, avranno cura di distinguer bene la causa di servizio specificata all'articolo precedente, dalla semplice occasione di servizio. È occasione quel fatto o quella circostanza attinente al servizio, che ha soltanto un nesso casuale colla lesione od infermità, di cui la causa vera e propria sta nel novero dei fatti comuni estranei al servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-41