Art. 40
RegolamentoCapo II

Art. 40

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In vigore dal 24 ott 1895
A determinare la provenienza da causa di servizio si richiede che la ferita, la lesione o l'infermità, non solo sia stata riportata mentre l'impiegato o il militare attendeva ad un servizio comandato, ma ripeta dal servizio stesso la sua cagione. Sarà considerato come causa di servizio qualunque fatto richiesto dal medesimo, ed avente in sè virtualmente il pericolo della lesione od infermità riportata. Saranno considerati in servizio comandato l'impiegato civile ed il militare che avranno operato dietro ordine espresso, od anche spontaneamente, in forza dei doveri che, giusta le leggi ed i regolamenti, spettano al loro ufficio.
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