Art. 4
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 4

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In vigore dal 24 ott 1895
Per le domande di collocamento in posizione di servizio ausiliario degli ufficiali dell'esercito e dell'armata si osserverà quanto è prescritto dai regolamenti approvati con regi decreti 17 ottobre 1881, n. 440, e 26 aprile 1885, n. 3110. Alle domande di collocamento a riposo degli ufficiali in posizione di servizio ausiliario non occorre che sia unito l'atto di nascita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-4