Art. 36
RegolamentoTitolo IICapo I

Art. 36

102 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
La ferita, lesione, od infermità che venga riconosciuta proveniente da causa di servizio sarà annotata sullo stato di servizio o sulla matricola dell'impiegato o del militare, secondo le norme relative.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-36