Regolamento›Titolo II›Capo I
Art. 33
99 / 145In vigore dal 16 lug 1926
Per i militari della regia marina le cause e la natura delle ferite, lesioni ed infermità per il servizio sulle navi saranno accertate da un rapporto particolareggiato del medico di bordo, da un attestato del comandante e da un estratto del gran giornale di bordo.
Le cause e la natura delle infermità, lesioni o ferite, riportate per il servizio a terra, risulteranno da un rapporto dell'ufficiale medico chiamato a prestare i primi soccorsi, da un certificato del direttore dell'ospedale nel quale il militare venne curato, e da un attestato del comandante di corpo, o capo di servizio, da cui dipende il militare.
le stesse norme si seguiranno anche per il personale civile ed operaio dipendente dal Ministero della marina a seconda che riportino la ferita, lesione od infermità a bordo di navi o per servizio a terra.
Il parere però del comandante della nave e del comandante di Corpo o capo di servizio da cui dipendono i suddetti personali civili e militari e la dichiarazione del medico incaricato del servizio sanitario, saranno redatti con le forme e le modalità dell' del presente regolamento.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto (con l'art. 40, comma 1 del Regolamento) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1926.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-33