Art. 26
RegolamentoCapo V

Art. 26

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In vigore dal 24 ott 1895
I decreti per la cessazione dal servizio, con diritto a pensione, assegno od indennità, degli impiegati civili e dei militari, non nominati con decreto reale, saranno, ai termini del regio decreto 2 luglio 1872, n. 899, firmati personalmente dal ministro competente, esclusa qualunque delegazione.
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