Art. 23
RegolamentoCapo IV

Art. 23

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In vigore dal 24 ott 1895
Il diritto al computo del servizio, di cui all'articolo precedente sarà determinato per ogni singolo funzionario da decreto Reale, dietro parere motivato di una commissione, da nominarsi dal ministero degli affari esteri, e composta di un funzionario del ministero suddetto, di un funzionario della Corte dei conti, e d'una o due persone scelte fra le più competenti delle Società geografiche, commerciali, o d'esplorazione, cui non siano ignote le esplorazioni e missioni compiute dalle persone contemplate all'articolo citato. Tale commissione redigerà lo stato di servizio d'ogni singola persona, cui compete il beneficio, fino al giorno in cui la medesima venne nominata ad impiego governativo. I decreti di cui al presente articolo saranno presentati alla Corte dei conti per la debita registrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-23