Art. 20
RegolamentoCapo III

Art. 20

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In vigore dal 24 ott 1895
La esecuzione dei versamenti sarà comprovata dalle regolari quietanze di tesoreria, che saranno esibite insieme agli altri documenti in occasione della nuova liquidazione, per la quale sarà pure richiesta la presentazione del decreto di cui all'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-20