Art. 2
RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 2

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In vigore dal 24 ott 1895
Gli impiegati civili in disponibilità od in aspettativa potranno presentare l'istanza al ministero da cui dipendono, sia direttamente, sia per mezzo dell'autorità del luogo di residenza. Gli ufficiali generali ed ammiragli o di grado corrispondente, gli ufficiali superiori comandanti di corpo, gli ufficiali in disponibilità e in aspettativa, e quelli in congedo o nella riserva navale, presenteranno la loro domanda all'autorità militare dalla quale direttamente dipendono.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-2