Art. 18
RegolamentoCapo III

Art. 18

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In vigore dal 24 ott 1895
Nel caso d'indennità ripartita fra lo Stato ed altro ente morale, se l'impiegato è riammesso in servizio dallo Stato, questo eseguirà la detrazione, tanto per conto proprio, quanto per quello dell'ente morale, sullo stipendio che da esso si paga. Se viceversa l'impiegato è riammesso in servizio di un ente morale, questo, a sua volta, eseguirà la detrazione e ne rimborserà lo Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-18