Art. 17
RegolamentoCapo III

Art. 17

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In vigore dal 24 ott 1895
Se l'impiegato cessa nuovamente dal servizio prima di avere compiuta la rifusione dell'indennità, la somma residua, con i relativi interessi a scalare, sarà detratta dalla nuova indennità liquidata. Se invece dell'indennità spetti al medesimo, od alla sua famiglia, una pensione, la detrazione continua proporzionalmente sulle mensualità della pensione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-17