Art. 16
RegolamentoCapo III

Art. 16

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In vigore dal 24 ott 1895
Per gl'impiegati civili, riassunti in servizio prima della promulgazione della legge 15 giugno 1893, n. 279, gl'interessi decorrono dal 1° luglio detto anno; ma la dichiarazione di voler eseguire la rifusione dell'indennità deve essere fatta nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-16