Art. 15
RegolamentoCapo III

Art. 15

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In vigore dal 24 ott 1895
Nel caso contemplato all' del testo unico delle leggi sulle pensioni, l'impiegato riammesso in servizio deve dichiarare in iscritto, all'atto stesso in cui viene riassunto in ufficio, se intenda, oppur no, congiungere il precedente servizio con il susseguente. Della dichiarazione si prenderà nota nello stato matricolare. Nell'affermativa, l'impiegato dovrà indicare se intende eseguire la rifusione dell'indennità in una sola volta, ovvero a rate mensili, con i relativi interessi a scalare. La quota che l'impiegato deve rifondere non sarà inferiore al quinto dello stipendio. L'amministrazione avrà cura di richiamare l'attenzione dell'impiegato su quanto è prescritto dal presente capo, nell'atto della riammissione in servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-15