Art. 144
RegolamentoCapo III

Art. 144

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In vigore dal 24 ott 1895
Il decreto di riabilitazione dovrà assere unito all'istanza che il pensionato, condannato e poi riabilitato, deve produrre al ministero del tesoro per ottenere il pagamento della indennità già liquidata, o per essere ripristinato nel godimento della pensione di cui era in possesso all'atto della condanna.
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