Art. 143
RegolamentoCapo III

Art. 143

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In vigore dal 24 ott 1895
Per conseguire la quota di pensione, a titolo d'assegno alimentare, di cui all'articolo precedente, la moglie ovvero i figli del condannato dovranno allegare alla relativa domanda i documenti richiesti per la liquidazione della pensione; ed inoltre la sentenza di condanna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-143